Introduzione alla Formazione
Introduzione generale
In questa sezione troverai degli articoli guida alla gestione della formazione in Prometeo Sicurezza e si rivolge agli utenti del software e ai datori di lavoro che devono assicurare una formazione adeguata ai propri dipendenti.
All’interno troverai alcuni riferimenti alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza per i lavoratori, secondo il decreto legislativo 81/08.
Qui ti mostriamo come con il software Prometeo Sicurezza puoi gestire la formazione attraverso i vari strumenti disponibili, come le categorie di corso, i corsi, le mansioni, i ruoli, le scadenze e le stampe.
Riferimenti alla normativa
Il decreto legislativo 81/08 dedica la Sezione IV alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori. Come introduzione al manuale riportiamo di seguito alcune delle principali disposizioni.
Nell’ articolo 36 Informazione ai lavoratori
Al comma 1 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 Primo soccorso e 46 Prevenzione incendi.
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Al comma 2, il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
- b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzioni adottate.
Nell’ articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Al comma 1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Al comma 2 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato – Regioni.
Al comma 3 Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici.
Al comma 4 La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Riferimenti alla gazzetta ufficiale *** ATTO COMPLETO *** (gazzettaufficiale.it)